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Il commercialista che entra a far parte di uno studio associato può continuare ad utilizzare lo stesso registro cartaceo che aveva utilizzato fino a quel momento?

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Sì, a condizione che nel caso di prestazioni effettuate congiuntamente nei confronti dello stesso cliente, ogni professionista effettuerà la registrazione dei dati del cliente.
In alternativa i Professionisti che svolgono l’attività in forma associata possono istituire un solo registro antiriciclaggio a condizione che per ogni prestazione venga individuato il professionista o i professionisti responsabili della prestazione.

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Si può utilizzare ancora il registro cartaceo oppure c’è l’obbligo di passare al registro informatico? 

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Il professionista può scegliere la modalità di tenuta del registro tra quella cartacea e informatica indifferentemente.

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La valutazione e gestione del rischio va inserita nel registro antiriciclaggio? 

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Il Professionista destinatario della normativa deve effettuare la valutazione del rischio del cliente per prestazione professionale ai sensi dell’art. 3 e 20 del D.Lgs 231/2007. Deve adottare un sistema formale di valutazione del rischio, sistema che deve essere proporzionato alla natura e dimensione di ciascun soggetto obbligato (IV Direttiva Comunitaria). la Valutazione deve essere obiettiva, motivata e tracciabile; il professionista deve definire a priori i criteri di valutazione che applicherà ad ogni caso concreto, mentre la tracciabilità impone che il professionista deve conservare nel fascicolo della clientela, il modello di valutazione del rischio adottato e il percorso ed esito di ogni singola valutazione.

In conclusione la Valutazione e gestione del Rischio non va nel registro della clientela ma esclusivamente nel fascicolo.

Art.3  …..Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 20 Approccio basato sul rischio

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita’ competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate e’ adeguata all’entita’ del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all’articolo 7, comma 2, nonche’ i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attivita’ svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attivita’ svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.

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Si può tenere un archivio informatico fino ad una certa data poi procedere con un archivio manuale?

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La normativa prevede che è possibile, in qualsiasi momento, passare da una modalità di tenuta del registro antiriciclaggio cartaceo a quella informatica e viceversa. E’ obbligatorio però rispettare quanto segue:

1) fissare una data di passaggio tra i due registri

2) conservare il registro che viene abbandonato

3) riportare sul nuovo registro le prestazioni non concluse alla data di passaggio e le anagrafiche ad esse collegate

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