Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell’art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali. Sono escluse  le società   costituite  per   l’esercizio di attività professionali, ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali.

La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 gg.  dalla data di presentazione della domanda.
Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall’art. 4, solo ed esclusivamente  le imprese costituite, intendendosi: 
  a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;     
  b) per le società  e per le cooperative, la data di  iscrizione al Registro delle  Imprese.   

Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.
Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei  365 giorni previsti per la presentazione.
Al fine di non penalizzare i soggetti che non hanno potuto presentare domanda a seguito della sospensione disposta per attuare la riforma della L.R. 12/95, viene consentito, in prima applicazione limitatamente alla scadenza del 31/01/2014, la valutazione delle istanze da parte di imprese la cui costituzione è intervenuta non oltre 579 gg. dalla data di presentazione della relativa domanda!
Le imprese  devono avere sede legale, amministrativa ed operativa in Umbria e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:
a) i titolari delle imprese individuali devono avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni;
b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
1)  rappresentare  almeno  il 50% del totale dei soci;
2)  essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale  Sociale;       
3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.
Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° anno e non oltre tale termine. Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un’attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente  ad  un    periodo  di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all’atto della costituzione dell’impresa ed ancora sussistente all’atto della presentazione della domanda.
AGEVOLAZIONI E SPESE AMMISSIBILI     
Gli aiuti consistono in:
A) AGEVOLAZIONI (art. 4 della L.R. 12/95):
– Contributi in conto esercizio finalizzati:
   a) alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell’impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;
   b) alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00 relativamente a:
            1) spese di locazione di immobili strumentali all’attività di impresa;
            2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
            3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;
   c) alla  copertura integrale, nel limite massimo di 7.000,00 euro, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 12/95.
– Interventi tesi ad agevolare l’investimento per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa che, a seconda dell’entità della spesa, risultano finanziabili con una delle seguenti modalità:
   a) anticipazione fino ad un massimo del 75% degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67. L’anticipazione è concessa senza l’acquisizione di garanzie;
   b) contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse nella misura massima di 5 punti del tasso di interesse  stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00.

SPESE AGEVOLABILI
Le spese finanziabili sono ammissibili al netto dell’I.V.A. e delle spese accessorie, devono avere valore unitario pari o superiore ad € 100,00, essere strettamente inerenti all’attività e relative a beni di nuova fabbricazione.
Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita I.V.A. per le imprese individuali.

Rimangono escluse dalle agevolazioni le spese relative a :

a) mezzi targati ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del “ciclo produttivo” e tutti i beni usati;
b) materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo.
B) CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI (art. 5 della L.R. 12/95):
Per l’attuazione di progetti diretti alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali nonché alla gestione dei servizi culturali e degli impianti sportivi, la cui esecuzione si configuri come attività di pubblico servizio e per i quali, con apposita convenzione, siano impegnati contestualmente enti locali territoriali e soggetti privati, sono concessi contributi per la riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore dei soggetti privati incaricati della realizzazione, il cui importo complessivo nel biennio non può superare la misura massima di €. 103.291,00. I contributi sono riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di effettivo inizio dell’attività di impresa.

C) CONTRIBUTI SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI (art. 7 della L.R. 12/95):

Per favorire l’attivazione di interventi relativi a lavori socialmente utili, nel rispetto della normativa nazionale vigente, è previsto un contributo volto all’abbattimento del 25 per cento dell’onere per unità di lavoro impiegata in interventi di lavori socialmente utili. In via prioritaria detto contributo viene erogato in relazione ad interventi interessanti più amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione verso la costituzione di attività autonome ed imprenditoriali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
In prima applicazione, la prima scadenza è fissata al 31/01/2014. A decorrere dall’anno 2014 sono previste tra scadenze tecniche annuali: 30/04 – 31/08 – 31/12 di ogni anno.

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