INCENTIVI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attività finanziabili
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
  1. Progetti di investimento;
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Spese ammesse
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente  necessarie  alla realizzazione  del  progetto,  nonché  le  eventuali  spese  accessorie  o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza quali:

1. Progetti di investimento:
–       Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
–       Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
–       Modifiche del layout produttivo;
–       Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio, quali, ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti/non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.;
Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche sostenute, entro i limiti del 15%.
In Umbria sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nel settori ATECO: 24 (metallurgia) e 42 (ingegneria civile).
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:
–       Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL/Parti Sociali;
–       Adozione ed eventuale certificazione di un SGSL;
–       Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/01 (per i soli reati di cui all’art. 300 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.);
–       Adozione di un sistema certificato SA 8000;
–       Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.
In Umbria sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese che sono attive nel settori ATECO: 24 (metallurgia) e 42 (ingegneria civile).

I progetti devono essere realizzati entro 365 giorni dalla data di ricezione comunicazione di esito positivo della verifica.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione, relativa a un solo progetto, riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. La causa di infortunio o il fattore di rischio indicata in domanda può essere una sola e deve essere riscontrabile, a pena di esclusione, nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) o, per quanto riguarda le aziende di cui all’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., nel documento relativo alle procedure standardizzate o nell’autocertificazione di Valutazione dei Rischi a firma del datore di lavoro.

Beneficiari
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto  il  territorio  nazionale  iscritte  alla  C.C.I.A.A., attive, e in regola con gli obblighi contributivi.


Spese NON AMMESSE

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
  • dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
  • automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili;
  • impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
  • adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d. lgs. 81/2008;
  • interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  • progetti già realizzati o in corso di realizzazione: per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell’impresa richiedente, in data anteriore al 15/03/2013, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) relative ad imprese senza dipendenti;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione, ecc.);
  • acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività aziendale: ad esempio, non è finanziabile un ponteggio per la realizzazione di un opera edile o una macchina in una impresa appena costituita che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività.
Contributo
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammesse. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 100.000,00 e il minimo è pari a 5.000,00. Se il contributo è pari o superiore a € 30.000,00, si può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, presentando fideiussione bancaria o assicurativa.

Presentazione delle domande
Le domande potranno essere compilate on line a partire dal 15/01/2013 fino alle ore 18,00 del 14/03/2013 e poi inviate telematicamente in date diverse a seconda della Regione di appartenenza, date che verranno rese note a partire dall’08 aprile 2013. Si tratta di una procedura valutativa a sportello.