Estratto dal Regolamento sulla F.P.C. in vigore dal 16 Agosto 2019

Art. 8 c.2: La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo annuale.

Art. 8 c.3: Gli iscritti nell'Elenco Speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a scolgere l'attività di "formazione professionale continua".


FileAzione
Modulo per la richiesta di Esonero dalla F.P.C. - (mancato esercizio della professione - art. 8 c.4 Regolamento vigente)Scarica