Deontologia

Consulta il Codice Deontologico

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16/01/2019 e dell’11/03/2021

 

“Titolo IV – Disposizioni Transitorie  –  ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice entra in vigore il 1° marzo 2016.
1-bis. La disposizione relativa all’obbligo informativo tramite p.e.c. di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), entra in vigore il 1° febbraio 2019

1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 39, nel nuovo testo riformulato approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 marzo 2021, entrano in vigore il 1° aprile 2021.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni.
3. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.

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