Per MICROCREDITO si intende l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro  autonomo  o  di  microimpresa, organizzata in forma individuale, di  associazione,  di  società  di persone, di società a responsabilità  limitata  semplificata  o  di società cooperativa, ovvero a promuovere  l’inserimento  di  persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
    a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da  più di cinque anni;
    b) lavoratori autonomi o imprese individuali  con  un  numero  di dipendenti superiore alle 5 unità;
    c) società  di  persone,  società  a  responsabilità  limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti  non soci superiore alle 10 unità;
    d) imprese che  al  momento  della  richiesta  presentino,  anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori  a  quelli  previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del  terzo  comma  della medesima disposizione ed un  livello  di  indebitamento  superiore  a 100.000 Euro.

Spese finanziabili
La  concessione  di   finanziamenti   e’   finalizzata,   anche alternativamente:
    a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime  necessarie alla  produzione  di  beni  o  servizi  e  le  merci  destinate  alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese  connesse  alla  sottoscrizione  di  polizze  assicurative.   I finanziamenti  possono  essere  concessi   anche   nella   forma   di microleasing finanziario;
    b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
    c) al pagamento di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la qualità professionale e  le  capacità  tecniche  e  gestionali  del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi  dipendenti;  i finanziamenti concessi alle  società  di  persone  e  alle  società cooperative  possono  essere  destinati   anche   a   consentire   la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
    d)  al  pagamento  di  corsi  di  formazione  anche   di   natura universitaria o post-universitaria volti ad  agevolare  l’inserimento nel  mercato  del  lavoro  delle  persone  fisiche  beneficiarie  del finanziamento.
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non  possono  eccedere  il  limite  di  euro   25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il  contratto  di  finanziamento  preveda   l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al  verificarsi  delle  seguenti condizioni:
    a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
    b)  lo  sviluppo   del   progetto   finanziato,   attestato   dal raggiungimento di  risultati  intermedi  stabiliti  dal  contratto  e verificati dall’operatore di microcredito.
L’operatore di microcredito può concedere allo stesso  soggetto un nuovo finanziamento  per  un  ammontare,  che  sommato  al  debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti e’ regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta  per  giustificate  ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore  a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le  spese finanziabili di cui alla lettera d), per i quali la durata  e’ coerente con il piano di formazione finanziato e  in  ogni  caso  non superiore a dieci anni.
 
Progetti di inclusione sociale e finanziaria
I finanziamenti possono essere anche finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche in una delle seguenti condizioni di vulnerabilità economica o sociale:
  • – disoccupazione;
  • – sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
  • – condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
  • – significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
I finanziamenti sono destinati all’acquisto di  beni  o  servizi necessari  al  soddisfacimento  di  bisogni  primari   del   soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare,  tra  cui,  a titolo esemplificativo e non  esaustivo,  spese  mediche,  canoni  di locazione, spese per la messa a norma degli  impianti  della  propria abitazione principale e per la riqualificazione  energetica,  tariffe per l’accesso a servizi  pubblici  essenziali,  quali  i  servizi  di trasporto e i servizi  energetici,  spese  necessarie  per  l’accesso all’istruzione scolastica.
L’esposizione  di  ciascun  beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite  di  10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie  reali  e  hanno una durata massima di cinque anni.
I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo  111,  comma 1, T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385), svolgono  esclusivamente  l’attività  di  concessione  di finanziamenti disciplinati  dal  presente  regolamento  e  i  servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.