Entro il 29 novembre 2011, tutte le società, di persone e di capitali, già costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art.16 comma 6 Decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, convertito in legge n.2 del 29 gennaio 2009). Restano escluse dall’obbligo della comunicazione le imprese individuali e le figure collettive non costituite in forma societaria (quali ad es. associazioni e fondazioni).

La comunicazione può essere effettuata attraverso uno dei canali telematici tradizionali (anche per le società iscritte all’Albo delle imprese Artigiane). Per visualizzare e scaricare la guida operativa completa, cliccare qui.