La concessione degli aiuti è finalizzata al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da una delle seguenti calamità naturali (D.D. N. 6186 DEL 31/07/2014):

Piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012

Piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013

Piogge alluvionali dell’11 novembre 2013

Piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014

Eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai danni arrecati alle strutture e dotazioni aziendali in qualità di capitale fisico presente nelle aziende agricole.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Le spese ritenute ammissibili al sostegno sono quelle relative ad opere di ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali danneggiate da calamità naturali quali il ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali e infrastrutture rurali danneggiate in esercizio ed utilizzate alla data dell’evento calamitoso e non già oggetto di finanziamento ai sensi del dlgs n. 102/2004.

ZONA D’INTERVENTO

la Misura opera limitatamente ai territori delimitati con i decreti della Presidente della Giunta regionale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INTENSITA’ DELL’AIUTO

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente agli immobili alle infrastrutture, agli impianti ed alle macchine ed attrezzature fisse per destinazione7, gli aiuti sono accordati:

− nella misura massima del 80% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;

− nella misura massima del 70% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente alle macchine e attrezzature mobili, gli aiuti sono accordati:

− nella misura massima del 60% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;

− nella misura massima del 50% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori.

DISPOSIZIONI FINANZAIRIE

La spesa minima ammissibile a livello di domanda è pari ad €. 5.000,00.

La spesa massima ammissibile è commisurata ai danni subìti alle strutture ed infrastrutture materiali riconosciute a seguito dell’evento calamitoso e viene accertata sulla base del rilevamento effettuato dall’ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio o dal Soggetto pubblico adibito al ricevimento della segnalazione che, su richiesta della stessa dell’azienda danneggiata, ha provveduto ad accertare e quantificare presuntivamente l’entità del danno.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30 SETTEMBRE 2014 esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno subìto, entro i termini stabiliti per ciascun evento, all’Organismo competente per ciascun evento, esclusivamente per i danni effettivamente accertati e per l’importo massimo presuntivamente quantificato dai predetti uffici.

 

La concessione degli aiuti è finalizzata al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato

da una delle seguenti calamità naturali (D.D. N. 6186 DEL 31/07/2014):

Piogge alluvionali dei giorni 11 e 12 novembre 2012

Piogge alluvionali e persistenti del periodo 14 gennaio/10 giugno 2013

Piogge alluvionali dell’11 novembre 2013

Piogge alluvionali del periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014

Eventi alluvionali e meteorologici del periodo novembre 2013/febbraio 2014

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai danni arrecati alle strutture e dotazioni aziendali in qualità di capitale fisico presente nelle aziende agricole.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Le spese ritenute ammissibili al sostegno sono quelle relative ad opere di ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali danneggiate da calamità naturali quali il ripristino/ricostruzione delle strutture e dotazioni aziendali e infrastrutture rurali danneggiate in esercizio ed utilizzate alla data dell’evento calamitoso e non già oggetto di finanziamento ai sensi del dlgs n. 102/2004.

ZONA D’INTERVENTO

la Misura opera limitatamente ai territori delimitati con i decreti della Presidente della Giunta regionale pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INTENSITA’ DELL’AIUTO

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente agli immobili alle infrastrutture, agli impianti ed alle macchine ed attrezzature fisse per destinazione7, gli aiuti sono accordati:

− nella misura massima del 80% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente nelle zone di all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;

− nella misura massima del 70% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile ricadente in altre zone.

Per gli interventi di cui al paragrafo 4.5 limitatamente alle macchine e attrezzature mobili, gli aiuti sono accordati:

− nella misura massima del 60% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Reg. CE n. 1698/05;

− nella misura massima del 50% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile se la superficie agricola totale prevalente dell’azienda ricade in altre zone.

Tali limiti sono aumentati di 10 punti in presenza di domande presentate da giovani agricoltori.

DISPOSIZIONI FINANZAIRIE

La spesa minima ammissibile a livello di domanda è pari ad €. 5.000,00.

La spesa massima ammissibile è commisurata ai danni subìti alle strutture ed infrastrutture materiali riconosciute a seguito dell’evento calamitoso e viene accertata sulla base del rilevamento effettuato dall’ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio o dal Soggetto pubblico adibito al ricevimento della segnalazione che, su richiesta della stessa dell’azienda danneggiata, ha provveduto ad accertare e quantificare presuntivamente l’entità del danno.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30 SETTEMBRE 2014 esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno subìto, entro i termini stabiliti per ciascun evento, all’Organismo competente per ciascun evento, esclusivamente per i danni effettivamente accertati e per l’importo massimo presuntivamente quantificato dai predetti uffici.

 

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